I Risk Manager italiani alle prese con i nuovi Incoterms

I Risk e Insurance manager devono esaminare attentamente le recenti modifiche agli Incoterms, i termini del commercio internazionale e nazionale “standard” redatti dalla Camera di Commercio Internazionale: è questo il consiglio che arriva dagli esperti riuniti da Anra in un recente webinar. Gli Incoterms, acronimo di International Commercial Terms, sono una serie di norme che definisce diritti, obblighi, rischi e spese relativi al trasferimento di beni, nell’ambito di un contratto di vendita nazionale o internazionale, e sono validi a livello globale. Dalla prima edizione del 1936 queste regole sono state più volte revisionate, seguendo le esigenze del mercato e le evoluzioni normative. L’ultima revisione (la nona) è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 e presenta differenze rilevanti rispetto al passato. “Questo apre al rischio di problematiche anche legali, derivanti da incomprensioni interpretative circa le obbligazioni contrattuali che competono alle parti” spiega l’Avv. Enrico Molisani – Founding Partner dello Studio MR International Lawyers con sede in Italia. “Ogni singola sigla codificata nell’Incoterms infatti, definisce chiaramente, e in modo uniforme, chi deve sostenere i costi e le responsabilità per ogni parte del trasporto, per i costi doganali in partenza e in arrivo, per i costi assicurativi” ha aggiunto. L’ultima revisione è stata effettuata per offrire al mondo degli operatori del commercio internazionale un testo aggiornato che, soprattutto, chiarisce le indicazioni sulla scelta del termine di consegna più appropriato all’utenza. E’ arrivata in un periodo in cui il commercio internazionale, e soprattutto lo shipping, era già in una fase critica. “In primis la tendenza degli ultimi anni del gigantismo navale” spiega Alessandro De Felice, Chief Risk Officer Prysmian Group. “Negli ultimi 5 anni la flotta mondiale del trasporto merci è cresciuta del 37% e le navi sono sempre più grandi: nel 2006 le navi porta container più grandi erano da 11 mila TEU (twenty-foot equivalent unit, misura standard di volume nel trasporto dei container ISO), nel 2021 la nave più grande ha una capacità di 24 mila TEU. Più sono grandi le navi e meno sono i terminali che hanno la capacità di accoglierli. Di conseguenza c’è una sempre maggiore concentrazione dei nodi intermodali, meno rotte possibili e più colli di bottiglia (si pensi all’incidente del Canale di Suez) e i prezzi delle spedizioni aumentano” ha proseguito il Presidente onorario Anra.

La revisione degli Incoterms introduce ulteriori importanti considerazioni per quelle aziende che si occupano di commercio internazionale, e per cui queste sono regole fondamentali nella gestione dei contratti di trasporto.

Le regole coprono tre diverse aree di competenza.

  • Le obbligazioni, che definiscono chiaramente chi fa cosa tra venditore e acquirentee, ad esempio chi organizza il trasporto o l’assicurazione della merce, e chi si occupa delle licenze di esportazione o di importazione.
  • I rischi, dove e quando il venditore “consegna” la merce, e dove quindi il rischio si trasferisce dal venditore al compratore.
  • Le spese, indicando quale delle parti è responsabile delle spese di trasporto o di imballaggio, carico/scarico, nonché dell’assicurazione.

I termini disciplinati nell’edizione 2020 – ha spiegato l’Avv. Molisani – possono essere classificati in base all’accumulo di obbligazioni in capo al venditore. Il gruppo E (EXW) identifica gli obblighi minori in capo all’acquirente, nel gruppo F (FCA, FAS, FOB) il trasporto principale è a carico del compratore, nel gruppo C (CPT, CIP, CFR, CIF) il venditore paga il trasporto ma il rischio è del compratore, nel gruppo D (DAP, DPU, DDP) il venditore consegna a destinazione e trasporto e rischi sono a suo carico.

Di questi 11 termini, 7 sono multimodali (Rules for any mode or modes of transport) e 4 sono marittimi (Rules for sea and inland waterway transport). Solo alcuni degli Incoterms fanno specifico riferimento agli aspetti assicurativi, e questo può generare zone d’ombra nella relazione tra il contratto base di compravendita e trasporto e il contratto assicurativo. “Il restyling è sempre un’occasione importante per aggiornare queste regole che sono molto utili per gli operatori, i quali devono peraltro prestare la massima attenzione nell’identificazione della sigla più consona alla rispettiva operazione commerciale. Per evitare problematiche in caso di sinistro” spiega Michela Celli, Underwriting Manager Marine di AXA XL in Italia “è fondamentale giocare d’anticipo, cioè che l’impresa e l’assicuratore definiscano già in fase di contrattazione quali sono gli Incoterms, chiarendo subito l’interesse assicurabile e chi è beneficiario dell’indennizzo. Il dialogo, ancora una volta, è centrale”.

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